Clienti / 2015 Dicembre - Albino (BG)

E’ stato effettuato un audit energetico, ai sensi del Dlgs 102/2014, per un capannone industriale di una importante azienda con sede a Albino.

AUDIT SVILUPPATO IN COLLABORAZIONE CON:

  • ING. ALBERTO BELTRAMI
  • ING. FABIO LOCATELLI
  • ARCH. ROSSANO MAZZOLENI

La diagnosi energetica è lo strumento più qualificato per analizzare il quadro della gestione energetica di un’attività (industriale, servizi, primario e terziario); in estrema sintesi essa mette in evidenza il livello di efficienza della gestione, partendo dall’analisi dei flussi energetici significativi per individuare le fasi del processo, le macchine/generatori più energivori, i possibili recuperi e le opportunità di applicare tecnologie energy-saving più attuali e/o emergenti.

La diagnosi energetica o audit energetico consiste in una valutazione sistematica e documentata dell’efficienza dell’organizzazione del sistema di gestione del risparmio energetico ed è lo strumento principale di cui un’azienda può disporre per intervenire efficacemente su di esso.

Un audit energetico mirato su una procedura sistematica, finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività, impianto industriale, commerciale, di servizi pubblici o privati, permette di individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.

Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 di attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, entrato in vigore il 19 luglio 2014, ha introdotto l’obbligo per le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia di effettuare un audit energetico entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.

Tra i soggetti obbligati rientrano nel novero:

  1. Grandi imprese: Le grandi imprese hanno l’obbligo di eseguire entro il 5 dicembre 2015 un audit energetico, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale e successivamente ogni 4 anni, secondo i requisiti stabiliti dall’allegato 2 del decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico. Sono classificate come grandi imprese le aziende che hanno un organico superiore a 250 persone, un fatturato superiore a € 50 milioni o un bilancio annuale superiore a €43 milioni.
  2. Imprese energivore: Le imprese a forte consumo di energia (energivore) saranno tenute ad eseguire gli audit energetici con le medesime scadenze delle grandi imprese, indipendentemente dalla loro dimensione e ad implementare progressivamente gli interventi individuati o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001.

La procedura operativa utilizzata nella stesura del presente audit è stata impostata in conformità da quanto richiesto da ENEA in collaborazione con MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) al fine di poter definire una metodologia comune finalizzata a:

  • garantire una uniformità di conduzione e di inserimento di dati da parte degli operatori,
  • garantire, alla diagnosi, la richiesta di conformità all’allegato 2 del decreto; prescrizione che risulta rispettata se la diagnosi è conforme ai criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN16247, parti da 1 a 4,
  • realizzare un più organico recepimento e trattamento dei dati da parte di ENEA.

Sulla base di quanto disposto dal D.lgs 102/2014 e sui dati raccolti dal recepimento delle diagnosi energetiche, in funzione del ruolo di ente a cui viene demandato il monitoraggio di tali audit, ENEA dovrà:

  • ricevere i risparmi di energia comunicati dalle imprese che hanno effettuato le diagnosi previste dal decreto (anche nell’ambito di un sistema di gestione energetica), senza il riconoscimento dei titoli di efficienza energetica (art.7);
  • ricevere i risultati delle diagnosi delle imprese tenute ad eseguirle per quanto disposto dal decreto (art.8);
  • rendere disponibile un portale informatico per l’inserimento di dette informazioni;
  • realizzare una banca dati delle suddette imprese;
  • effettuare controlli sulla conformità delle diagnosi;
  • comunicare al MISE lo stato di attuazione dell’obbligo, con un rapporto sulle diagnosi svolte ed i risultati raggiunti.